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La fiscalità del Renting

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Nell’ordinamento giuridico italiano sono

previste due tipologie di leasing:

il finanziario e l’operativo.


Il Renting appartiene alla fattispecie dei leasing operativi, rappresentando una forma particolare di noleggio, che consente all’utilizzatore di avere il pieno godimento di un bene pagandone un canone di locazione.

 

Il bene locato al termine del contratto ha uno scarsissimo valore commerciale, in quanto ad elevata obsolescenza. Il canone risulta commisurato all’effettivo utilizzo del bene e dei servizi eventualmente integrati nel contratto stesso; spesso infatti oltre alla disponibilità del bene si ottiene anche una serie di servizi accessori.

 

Il leasing operativo segue una disciplina fiscale diversa da quello finanziario, in quanto – ferma restando la deducibilità dei canoni da parte del conduttore, secondo il principio della competenza economica – la deducibilità dei canoni di noleggio, diversamente dal leasing finanziario, non è subordinata al requisito della durata minima contrattuale.


Il Renting, anche detto Noleggio a lungo termine, vede i canoni di locazione considerati come costi di esercizio che le aziende possono detrarre totalmente ed immediatamente (Art. 121 bis TUIR).


La locazione operativa viene disciplinata dall’insieme dei contratti con causa di godimento. In questo si differenzia dalla locazione finanziaria, che – per la giurisprudenza – viene regolamentata dalle norme relative ai contratti con causa di finanziamento.

 

Ai fini IRAP, il costo dei canoni di locazione risulta interamente deducibile, mentre nel caso di locazione finanziaria la quota degli oneri finanziari impliciti inclusi nel canone deve essere scorporata e portata in aumento della base imponibile.


L’unico prerequisito per la piena deducibilità è che il bene non sia utilizzato in modo promiscuo aziendale/privato, ma solo come strumento necessario allo svolgimento dell’attività d’impresa.

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